Definiscono lo status di “cittadino” e la sua possibilità di partecipazione alla vita politica del Paese, partecipazione che può essere attiva (diritto di voto, adesione a partiti) o passiva (essere eletti). Vengono definiti i diritti ed i doveri a livello politico.
Alcuni articoli possono sembrarci scontati oggi, ma si deve tener conto del periodo in cui sono stati scritti, ovvero dopo il regime fascista.
Art. 48
Garantisce che vengano considerati cittadini sia gli uomini che le donne. Tutti i cittadini maggiorenni sono elettori; per maggiore età si intendono 18 anni per la Camera (in origine erano 21 anni) e 25 per il Senato.
Il voto è personale, non può quindi avvenire per procura, libero e segreto. L’esercizio del diritto di voto è dovere civio. Ci possono essere delle limitazioni a tale diritto in caso di sentenze penali irrevocabili, indegnità morale, incapacità civile.
La Costituzione non sancisce quale legge elettorale deve essere rispettata, per cui quest’ultima può essere modificata con la maggioranza parlamentare.
Il diritto di voto è garantito anche ai cittadini italiani residenti all’estero tramite un’apposita Circoscrizione.
Si inserisce il problema del diritto di voto esteso anche agli immigrati.
Art. 49
Garantisce il diritto per i cittadini di aderire a partiti politici. Un partito è un’associazione che persegue interessi politici di carattere generale; si differenziano dalle sette per la loro pubblicità. Essi si associano per dare un’organizzazione democratica allo Stato; per tanto anche la loro organizzazione interna deve essere democratica e non possono istigare all’uso della violenza.
Non possono per legge assumere simboli già in uso da altri o simboli religiosi; il partito fascista non può essere ricostituito.
I partiti non hanno personalità giuridica, in modo tale da avere maggiore autonomia; questo ha però portato anche ad abusi (tangentopoli).
Art. 50
I cittadini possono presentare petizioni. Una petizione è un atto per presentare alle Camere esigenze particolari; è una forma di democrazia diretta, che non richiede un numero minimo di firmatari e che le Camere sono obbligate (teoricamente) a prendere in considerazione.
Realmente non sono mai state presentate petizioni; ci si chiede se questo avvenga per mancanza di seno civico da parte dei cittadini italiani.
Art. 51
Garantisce la parità di uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici (Ministeri, organi dello Stato…).
Si fa riferimento anche agli “italiani non appartenenti alla Repubblica”, ovvero italiani che hanno preso altra cittadinanza; essi possono essere riammessi alle cariche elettive.
Chi viene eletto per un incarico pubblico può conservare il posto di lavoro. Si inserisce quindi un dubbio sulla giustizia di questo provvedimento, per lo meno per quanto riguarda cariche di un certo livello d’importanza, che porta l’eletto ad avere due stipendi.
Art. 52
Per difesa del Paese non si intende solamente la difesa con le armi, ma anche la difesa dei valori, delgi ideali che esso rappresenta.
Vengono garantiti i diritti di cittadino anche a chi presta il servizio militare, il quale non è più obbligatorio. Con l’abolizione della leva obbligatoria sembra stata eliminata anche la possibilità di scegliere l’obiezione civile e manifestare così apertamente il proprio rifiuto della guerra; un’altra rilettura del provvedimento vede invece l’inserimento di una terza via: non scegliere.
Art. 53
Stabilisce che tutti, non solo i cittadini, concorrano alle spese pubbliche. Questo perché le spese pubbliche dovrebbero servire a migliorare la vita di tutti.
La capacità contributiva dipende dall’idoneità del soggetto, anche se il modo di misurare tale idoneità rimane un criterio relativo.
Il sistema tributario è basato sul criterio di progressività.
Art. 54
I cittadini hanno il dovere di prestare fedeltà alla Repubblica, ovvero di rispettarne i valori fondamentali. Non comporta comunque limitazioni alle libertà fondamentali sancite nei Principi Fondamentali.
La formulazione di questa frase comporta un dubbio: non si fa riferimento ai doveri di fedeltà di immigrati. Si è giunti alla conclusione che questo può essere dovuto al fatto che chi non è ancora cittadino ha libertà di scegliere se accettare i valori dello Stato o no.
Il giuramento è previsto per il Capo dello Stato, i Giudici della Corte Costituzionale, i Ministri.
Scritto da Bianca il aprile 25 2007 21:39:21
Alcuni articoli possono sembrarci scontati oggi, ma si deve tener conto del periodo in cui sono stati scritti, ovvero dopo il regime fascista.
Art. 48
Garantisce che vengano considerati cittadini sia gli uomini che le donne. Tutti i cittadini maggiorenni sono elettori; per maggiore età si intendono 18 anni per la Camera (in origine erano 21 anni) e 25 per il Senato.
Il voto è personale, non può quindi avvenire per procura, libero e segreto. L’esercizio del diritto di voto è dovere civio. Ci possono essere delle limitazioni a tale diritto in caso di sentenze penali irrevocabili, indegnità morale, incapacità civile.
La Costituzione non sancisce quale legge elettorale deve essere rispettata, per cui quest’ultima può essere modificata con la maggioranza parlamentare.
Il diritto di voto è garantito anche ai cittadini italiani residenti all’estero tramite un’apposita Circoscrizione.
Si inserisce il problema del diritto di voto esteso anche agli immigrati.
Art. 49
Garantisce il diritto per i cittadini di aderire a partiti politici. Un partito è un’associazione che persegue interessi politici di carattere generale; si differenziano dalle sette per la loro pubblicità. Essi si associano per dare un’organizzazione democratica allo Stato; per tanto anche la loro organizzazione interna deve essere democratica e non possono istigare all’uso della violenza.
Non possono per legge assumere simboli già in uso da altri o simboli religiosi; il partito fascista non può essere ricostituito.
I partiti non hanno personalità giuridica, in modo tale da avere maggiore autonomia; questo ha però portato anche ad abusi (tangentopoli).
Art. 50
I cittadini possono presentare petizioni. Una petizione è un atto per presentare alle Camere esigenze particolari; è una forma di democrazia diretta, che non richiede un numero minimo di firmatari e che le Camere sono obbligate (teoricamente) a prendere in considerazione.
Realmente non sono mai state presentate petizioni; ci si chiede se questo avvenga per mancanza di seno civico da parte dei cittadini italiani.
Art. 51
Garantisce la parità di uomo e donna nell’accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici (Ministeri, organi dello Stato…).
Si fa riferimento anche agli “italiani non appartenenti alla Repubblica”, ovvero italiani che hanno preso altra cittadinanza; essi possono essere riammessi alle cariche elettive.
Chi viene eletto per un incarico pubblico può conservare il posto di lavoro. Si inserisce quindi un dubbio sulla giustizia di questo provvedimento, per lo meno per quanto riguarda cariche di un certo livello d’importanza, che porta l’eletto ad avere due stipendi.
Art. 52
Per difesa del Paese non si intende solamente la difesa con le armi, ma anche la difesa dei valori, delgi ideali che esso rappresenta.
Vengono garantiti i diritti di cittadino anche a chi presta il servizio militare, il quale non è più obbligatorio. Con l’abolizione della leva obbligatoria sembra stata eliminata anche la possibilità di scegliere l’obiezione civile e manifestare così apertamente il proprio rifiuto della guerra; un’altra rilettura del provvedimento vede invece l’inserimento di una terza via: non scegliere.
Art. 53
Stabilisce che tutti, non solo i cittadini, concorrano alle spese pubbliche. Questo perché le spese pubbliche dovrebbero servire a migliorare la vita di tutti.
La capacità contributiva dipende dall’idoneità del soggetto, anche se il modo di misurare tale idoneità rimane un criterio relativo.
Il sistema tributario è basato sul criterio di progressività.
Art. 54
I cittadini hanno il dovere di prestare fedeltà alla Repubblica, ovvero di rispettarne i valori fondamentali. Non comporta comunque limitazioni alle libertà fondamentali sancite nei Principi Fondamentali.
La formulazione di questa frase comporta un dubbio: non si fa riferimento ai doveri di fedeltà di immigrati. Si è giunti alla conclusione che questo può essere dovuto al fatto che chi non è ancora cittadino ha libertà di scegliere se accettare i valori dello Stato o no.
Il giuramento è previsto per il Capo dello Stato, i Giudici della Corte Costituzionale, i Ministri.
Scritto da Bianca il aprile 25 2007 21:39:21