25 ottobre 2006Riallacciandoci a quanto Luigi ha esposto lo scorso incontro ci riferiremo al compromesso che permise di
elaborare e di stendere la nostra Carta Costituzionale . Ci soffermeremo poi sui principi rintracciabili nei
primi Articoli , i “ Principi Fondamentali “ , per approfondire infine ciascuno di essi .
La Carta Repubblicana si presenta come il risultato del confluire nell’ Assemblea di diverse posizioni
politico-ideologiche . Esse possono essere ricondotte a tre posizioni/ linee principali : quelle socialista
e comunista ( portatrici dei valori dell’ uguaglianza e della solidarietà , intesa come protezione nei
confronti dei lavoratori e dei ceti meno abbienti ) , quella cattolica o personalista ( mirante a garantire
il rispetto della persona umana e della famiglia ) , quella liberale ( ispirata ai principi dell’ iniziativa
privata e garante dei fondamentali diritti di libertà civile ) . Punti di accordo tra i vari partecipanti
all’ Assemblea Costituente furono : le tematiche dell’ antifascismo ( con il riconoscersi del comune valore
della democrazia ) , il ripristino e la garanzia dei diritti civili , l’ effettiva o concreta realizzazione
dell’ equità sociale ed economica tra tutti i cittadini .
I costituenti diedero perciò alla Costituzione un impianto di tipo liberale , inserendovi molte integrazioni
in senso solidaristico . Essi , nel realizzare tale testo , pur salvaguardando e riconoscendo le garanzie di
tipo liberal-borghese previste dallo Statuto Albertino vollero, in antitesi con il recente passato , estenderle
per assicurare i fondamentali diritti civili , politici ed economici anche ai ceti meno abbienti .
Lo Stato emergente dopo l’ Assemblea Costituente è uno Stato Sociale : uno Stato che riconosce ed accetta
l’ iniziativa privata sul piano economico e contemporaneamente si dichiara pronto ad intervenire per
migliorare la condizione di vita e di lavoro della popolazione .
“ I Principi Fondamentali “
La nostra Costituzione si apre con i Principi Fondamentali , un gruppo di 12 Articoli , che costituisce il
coronamento dell’ intera Carta .
Essi infatti enunciano i fondamenti dell’ ordinamento giuridico della Repubblica Italiana , costituiscono i
criteri guida cui i pubblici poteri e gli interpreti devono conformarsi ed anche rilevanti limiti all’ attività
del legislatore ( poiché quanto è contenuto in essi non può essere modificato dalla legge , né essere
oggetto di revisione costituzionale ) .
I principi ricorrenti nei primi Articoli sono :
1. il principio democratico : la nostra Repubblica è democratica , ossia si basa sul consenso dei
cittadini , che lo esercitano partecipando alla vita politica del Paese ;
2. il principio personalista : esprime il valore della persona umana e la relazione intercorrente tra
individuo e Stato . Si parla di tutela ed inviolabilità della persona umana . Ciò si riafferma attraverso
le norme riguardanti i diritti sociali ed un altro principio , quello dell’ uguaglianza ;
3. il principio pluralista : esprime il valore della persona umana inserita in un sistema di
relazioni sociali che danno vita ad organizzazioni autonome dallo Stato . La persona ha diritto alla
socialità ,e le comunità intermedie tra individuo e Stato , di essere tutelate . Oltre che al pluralismo
istituzionale , ci si riferisce a quello ideologico ( Articolo 21 ) ;
4. il principio lavorista : esprime il valore del lavoro come fondamento sociale dello Stato e
prevalente manifestazione della personalità dell’ uomo ;
5. il principio solidarista : richiama i cittadini ai doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà
politica , economica e sociale . Mediante tale principio si giustifica anche il principio della
progressività del sistema contributivo ;
6. il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica a cui si accompagna , il principio
autonomista ;
7. il principio pacifista : con esso si tracciano le linee fondamentali della politica estera italiana .
Dopo la catastrofe fascista si ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie
internazionali e , rifiutando la violenza bellica come mezzo di offesa ( basti pensare all’aggressioni
armate delle dittature ,che a fine anni ’30 volevano affermare la volontà di dominio sull’ Europa ) si
riscopre l’originaria vocazione pacifista ed internazionalista .
Lo Stato emergente dal testo costituzionale come già accennato , è uno Stato Sociale o meglio , uno Stato
Stato Sociale di Diritto che , per rendere effettive tra tutti i cittadini le uguali libertà e dignità , si rende
interventista ( pronto ad intervenire in prima persona nella società e nell’ economia ) .
Riconosciute le formazioni sociali, il potere dello Stato non è arroccato negli apparati centrali ma si irradia
anche dal basso e permette ai cittadini di partecipare da protagonisti alla vita del Paese . Si manifesta la
Democrazia Partecipativa .
“ Articolo 1 “
parole chiave: Repubblica democratica, lavoro, sovranità, popolo.
La Repubblica democratica è una forma di governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al consenso del popolo.
Il lavoro costituisce il fondamento sociale della Repubblica ed è il principio distintivo della nostra forma di stato, destinato a condizionare l'interpretazione della costituzione e delle leggi. Il lavoro è quindi inteso come valore fondante.
Con l'espressione repubblica democratica fondata sul lavoro la Costituzione ha inteso riconoscere e far proprio il risultato della consultazione popolare tenutasi il 2 giugno del 1946 (referendum istituzionale), con cui gli italiani avevano cancellato la forma di governo monarchica e scelto quella repubblicana. La repubblica democratica riconosce ad ognuno l'eguale diritto di prendere parte, in condizioni di parità con gli altri, alla vita politica e sociale. In particolare in un regime democratico la maggioranza ha il diritto di governare, ma anche il dovere di non impedire alla minoranza di diventare, a parità di condizioni democratiche, essa stessa maggioranza (ciò consente l'alternanza di forze politiche al potere).
Per sovranità si intende il potere supremo di governo. Appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma può essere esercitato solo nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione.
Il popolo è l'insieme di individui legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza, che convivono in un determinato territorio sotto la potestà di un governo retto da un ordinamento giuridico originario, indipendente ed autonomo da essi voluto.
Nei regimi democratici la sovranità appartiene al popolo. Il Costituente preferì la più forte espressione "appartiene" a quella proposta inizialmente, "emana", per sottolineare che il popolo (non più il monarca o la sua dinastia) è il vero, esclusivo ed effettivo titolare della potestà suprema.
Ci siamo chiesti il significato dell'espressione "nelle forme e nei limiti della costituzione" e siamo giunti alla conclusione che significa che affinchè la democrazia non degeneri in dittatura della maggioranza, il popolo non può esercitare la sovranità di cui è titolare del tutto arbitrariamente, ma solo secondo le procedure e all'interno del quadro istituzionale tratteggiati dalla Costituzione.
La regola sancita nel secondo comma dell'articolo connota il nostro ordinamento come Stato di diritto, in cui il principio della soggezione alla legge, proprio della forma liberale, si arricchisce di un significato ulteriore: sia i cittadini che i pubblici poteri sono soggetti al rispetto della costituzione, ai suoi principi e ai diritti inviolabili da essa sanciti.
Significato dell'articolo: la Costituzione esordisce con i cardini dell'ideologia liberale (Stato di diritto, separazione dei poteri e sovranità della legge), innalzando però il lavoro ad elemento di connotazione di un nuovo tipo di democrazia (principio lavorista). La Repubblica, che si basa unicamente sul consenso popolare (principio democratico), non solo non riconosce valore giuridico al censo o ad altri privilegi, ma si attiva per rimuovere gli eventuali ostacoli al raggiungimento dell'eguale dignità sociale (vedi art 3) affermando il diritto al lavoro per tutti (art 4). Tale dichiarazione non ha carattere classista ma enuncia il fondamento sociale della nostra repubblica.
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Laborem Exercens “ : Affronta il tema del lavoro . Il lavoro è la risposta umana al comandamento
divino successivo alla Creazione : “ Soggiogate la Terra ! “ . In senso oggettivo , perciò , il lavoro è scoperta
ed “uso” delle realtà create . Il lavoro è faticoso , ma attraverso la fatica del lavoro l’ uomo acquista dignità.
Dignità del lavoro corrisponde alla dignità di chi lavora . Nel lavoro l’uomo realizza sé stesso . Il lavoro inteso
In senso anche soggettivo poiché l’uomo che lavora è sempre immagine di Dio, ed ha dunque molto valore .
Si afferma l’ utilità del lavoro nella società e nella famiglia .
“ Centesimus Annus “ : La Chiesa rifiuta i Totalitarismi poiché negano la dignità dell’ uomo , negano Dio
( e l’ uomo è a Sua immagine ) e la Chiesa . Essi hanno bisogno di sottomettere la persona . La Chiesa predilige
democrazia perché fa partecipe il cittadino al governo e la libertà che non imprigiona in schemi .la
“ Articolo 2 “
Parole chiave : diritti inviolabili e doveri inderogabili
I diritti inviolabili dell'uomo sono le libertà e i valori fondamentali della persona umana e come tali sono irrinunciabili e inalienabili; il loro esercizio non può essere limitato dai pubblici poteri se non temporaneamente e, con il rispetto di precise garanzie enunciate dalla Costituzione sono sottratti alla revisione costituzionale in quanto la loro soppressione o lo smantellamento del sistema di garanzie che li tutela determinerebbero un sovvertimento dell'assetto democratico Sono riferiti ai cittadini e anche agli stranieri (la stessa Costituzione usa l'espressione "tutti" con riferimento a molte delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza o di cittadinanza). I diritti inviolabili sono quelli di cui si parla anche negli articoli 4 e 13 oltre al diritto alla riservatezza, all'identità personale e sessuale e ad altri diritti non esplicitamente scritti nella Costituzione; tra essi rientrano ad esempio quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (7 dicembre 2000) quali il rispetto all'integrità fisica, il diritto alla dignità umana, la libertà di pensiero e di religione, che la Costituzione italiana tutela. Ad essi poi la Carta aggiunge diritti di nuova generazione, cioè diritti generati dall'evolversi della società e del mondo moderno: si pensi alla tutela del consumatore (art 38 della Carta) o al divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani (art 3 della Carta) o alla protezione dei dati di carattere personale (art 8 della Carta).
Dire che la repubblica riconosce e garantisce questi diritti significa che riconosce la preesistenza di tali diritti , quali fondamentali dell'uomo, ne prende atto e si impegna a difenderli attribuendo ad essi forza primaria.
Per doveri inderogabili di solidarietà si intendono invece posizioni giuridiche di obbligo a contenuto politico, economico e sociale alle quali nessuno può sottrarsi. Esempi sono: la difesa della patria (art 52), l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche (art 53), la fedeltà alla Repubblica (art 54). L'adempimento di tali doveri trasforma l'individuo in membro effettivo e responsabile di una comunità e costituisce il presupposto indispensabile per il mantenimento dello stato sociale.
Significato dell'articolo: viene trascritto in linguaggio giuridico il principio personalista, in base al quale al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico si colloca la persona umana, sia nella sua dimensione individuale che in quella sociale. La Costituzione, cancellando ogni retaggio del passato, non considera più l'individuo separato dalla comunità e contrapposto all'onnipotenza dello Stato (come invece affermava il pensiero politico liberale o l'ideologia fascista), ma lo inserisce in una rete di rapporti sociali, all'interno dei quali crea le premesse affinchè maturino la condizioni per lo sviluppo della sua personalità.
Ciò spiega perchè la Costituzione riconosca alle formazioni sociali un ruolo essenziale nella crescita dell'individuo, proteggendole da indebite interferenze dai pubblici poteri e rendendole destinatarie degli stessi diritti dell'individuo (principio pluralista). Inoltre, per scongiurare il pericolo di prevaricazioni attuate dalle formazioni sociali a danno dei singoli membri, lo Stato garantisce i diritti del singolo non solo verso se stesso ma anche all'interno di formazioni sociali.
L'ultimo comma afferma infine il principio solidarista, che impone ai cittadini non solo di rispettare le altrui libertà e diritti, ma anche e soprattutto di attuare e difendere i valori supremi del sistema, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale. Da tale principio scaturiscono una serie di doveri a vantaggio della comunità ai quali il singolo non può sottrarsi. I diritti sono visti nella Costituzione come inviolabili ,e di conseguenza da essa garantiti e tutelati , poiché
Sono riconosciuti dai costituenti come preesistenti allo Stato .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Pacem in terris “ : vi si possono ritrovare accenni ai diritti presenti nella “ Dichiarazione universale
dei diritti dell ‘ uomo “ ( 10 Dicembre 1948 ) .
“ Popolorum progressio “ : si parla di sviluppo di ogni persona, di uno sviluppo che sia non solo materiale
ma anche spirituale . Fine ultimo dello sviluppo deve essere la promozione della dignità della persona .
“ Sollecitudo rei socialis “ : Si afferma il carattere morale dello sviluppo , e si attribuisce tale carattere anche
all’economia . Lo sviluppo si fonda sulla libertà ,sulla solidarietà e sul rispetto verso le altre creature ( Natura ).
La solidarietà scaturisce dalla consapevolezza dell’ interdipendenza tra uomini e Nazioni . Da essa poi, a sua
volta scaturisce lo sviluppo . Ciò è possibile solo attraverso la cooperazione internazionale .
Effetto dello sviluppo saranno : l’affermazione di una libertà piena per l’uomo,e la pace che accompagna lo
sviluppo .
“ Centesimus Annus” : in essa si parla di sviluppo , estendendolo ben oltre il solo ambito economico : lo
sviluppo riguarda l’ intera persona . I diritti umani sono intesi come diritti ad esercitare le proprie capacità ,
possibilità , od abilità . Pertanto nel parlare di attenzione ai poveri ,non si vuole parlare di assistenzialismo ,
quanto piuttosto,di accompagnamento mirante a far sviluppare le loro forze. Il sistema economico deve
permettere alla persona di sentirsi utile . Gli Stati devono tutelare alcuni diritti ( alla vita , di maturare intelletto
e volontà , al lavoro , libertà religiosa ) . Invito alla responsabilità ed all’ impegno rivolto ai cristiani stessi .
Affermazione della centralità dell’ uomo nella società . La sua comprensione di sé è migliore , se si osserva
quale essere sociale .
“ Articolo 3 “
Parole chiave : pari dignità sociale , ostacoli di ordine economico e sociale , eguaglianza ,
pieno sviluppo della persona umana
Prima parola chiave : pari dignità sociale . L’ articolo afferma che ogni cittadino ha diritto di essere trattato e riconosciuto
come uomo , da uomini suoi pari , in ogni rapporto sociale in cui si viene a trovare . La tutela della pari dignità sociale da
parte della Costituzione , che se né fa garante , va riconosciuta come tutela della Carta del più generico principio di
inviolabilità della dignità umana . Per questo la Costituzione introduce alcuni diritti , quale quello degli anziani ad una vita
dignitosa ed indipendente ( art. II- 85 ) .Spesso tuttavia tale pari dignità è negata concretamente all’ uomo .
Nel primo comma si elencano discriminazioni del recente passato : l’ appartenenza ad un sesso piuttosto che ad un altro,
ad una razza ( rimando alle Leggi razziali contro gli ebrei del 1938, sebbene essi non fossero una razza ) , il parlare una
lingua diversa , il professare un credo religioso , o politico ( rimando sempre agli ultimi anni del Fascismo ) od il ritrovarsi
in difficili e gravi condizioni personali e sociali .
La Costituzione si fa garante di un ‘ uguaglianza formale : ogni cittadino, nessuno escluso è chiamato ad osservare la
legge . Cessano di avere importanza quei privilegi , quelle discriminazioni che causavano una distinzione dei cittadini di
fronte alla legge . I giudici e gli amministratori sono chiamati ad essere imparziali .La legge inoltre,non può più introdurre
norme discriminatorie ( art. 29 attribuisce ai coniugi , all’ interno della famiglia, pari dignità morale e giuridica ; art. 37
garantisce alla donna lavoratrice diritti pari a quelli dell’ uomo ; art 48 sancisce il principio del suffragio universale).
Se la nostra Costituzione vieta qualsiasi forma di disuguaglianza, la Costituzione europea è sulla stessa lunghezza d’onda.
In essa si ritrova il divieto di discriminazione .
Il Secondo comma prende in esame la realtà effettiva : molti uomini e donne si trovano ancora in situazioni di inferiorità
che degradandoli , ed offendendone la dignità , impediscono loro di realizzarsi come persone . Allora diviene compito dello
Stato il rimuovere tali ostacoli . La Costituzione riconosce allo Stato il dovere di intervenire qualora alcuni cittadini ,
trovandosi in una condizione gravosa , subiscano discriminazioni di fatto : in tal caso essi non godono effettivamente dei
diritti inviolabili e di conseguenza rischiano di poter fruire nemmeno della libertà e dell’ uguaglianza . Tali ostacoli quindi,
limitando le possibilità degli uomini , limitano ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana , e l’ effettiva
partecipazione di ogni cittadino all’ organizzazione politica , economica e sociale del nostro Paese . Compito dello Stato,
in breve , è allora : intervenire di fronte alle disuguaglianza di fatto , affinché l’uguaglianza da formale diventi sostanziale
( ossia effettiva ) .
Significato dell’ articolo :
L’articolo 3 a buona ragione può essere considerato il cuore della Costituzione . Al suo interno si possono ritrovare lo
Stato liberale di diritto , orientato a negare rilevanza giuridica alle diversità di condizioni materiali e lo Stato sociale ed
interventista che , sulla constatazione dell’ esistenza di disuguaglianze di fatto introduce una disparità di trattamento
giuridico per garantire pari opportunità anche ai soggetti più deboli .
Tale articolo ci interroga tutti ancora : quanto è reale attorno a noi l’ uguaglianza sostanziale? Quante ancora le
discriminazioni? Fino a che punto uno Stato è chiamato ad intervenire… quali le modalità?
Che voce hanno le minoranze,nonostante la Costituzione le tuteli ?
Riferimenti alla Dottrina Sociale :
“ Pacem in terris “ : la dignità umana è concepita come riferimento per la giustizia .
“ Popolorum progressio “ : L’autentico sviluppo promuove la dignità della persona . Esso è pertanto uno
Sviluppo tanto materiale quanto spirituale . Si parla di destinazione universale dei beni .
“ Sollecitudo rei socialis “ : Si definiscono come centrali per lo sviluppo : l’ autoaffermazione di ogni
cittadino , l’ alfabetizzazione e l’ istruzione , l’ autosufficienza alimentare . Lo sviluppo conduce l’ uomo
alla libertà piena.
“ Centesimus Annus “ : Si attribuiscono allo Stato alcuni compiti . Non solo la tutela dei diritti , ma anche
l’assicurare a chi lavora il frutto del suo lavoro , il sorvegliare l’economia e la sussidiarietà ( svolgere
funzioni di supplenza ) .
“ Articolo 4 “
Parole chiave : diritto al lavoro , promuove le condizioni, dovere di svolgere un’ attività o una funzione
Con l’ espressione “Diritto al lavoro” si deve intendere non la pretesa di ottenere un determinato tipo di lavoro ,
ma quella di una generica possibilità di avere accesso ai posti disponibili . Come fa la Repubblica a rendere
effettivo questo diritto? Attraverso l’ adozione di concrete ed idonee misure per l’ occupazione e la creazione
di posti di lavoro .
Perché risulta importante il diritto al lavoro ? Il lavoro rappresenta il mezzo attraverso il quale i cittadini
acquisiscono quanto è necessario per il loro sostentamento . Per questo motivo i pubblici poteri sono chiamati
ad intervenire nell’ economia per favorire le condizioni di pieno impiego nell’ interesse generale.
Il diritto al lavoro e all’ esercizio di una professione liberamente scelta è tutelato dalla Costituzione Europea ,
garantendo quindi la libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio dell’ Unione :
“ promuove le condizioni “ : è l’ impegno concreto assunto dallo Stato interventista , che si fa carico di una serie
di obiettivi che, devono improntare la sua politica ( massima occupazione , politiche di sviluppo , etc.. ) .
Lo Stato deve favorire la stabilità dell’ occupazione attraverso una rigorosa disciplina dell’ accesso , dello
svolgimento e della cessazione del rapporto di lavoro .
“ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” : il lavoro non è solo un
diritto ,bensì anche un dovere di solidarietà che il cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso
dell’ intera collettività .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus” : scritta da Giovanni Paolo II . Capitolo I ( pagina 7, paragrafo 4 ) e Capitolo IV
( pagina 48 )
“ Laborem exercens” : scritta da Giovanni Paolo II
“ Articolo 5 “
Parole Chiave : Repubblica una ed indivisibile , decentramento amministrativo ,adeguamento alla legislazione
Con l’ espressione “ una ed indivisibile” si ribadisce la scelta di costituire uno Stato unitario , compiuta con le Guerre di
Indipendenza che hanno disegnato i confini che circoscrivono il territorio inviolabile dello Stato .
Potremmo dire che si tratta di una formalizzazione giuridica del processo storico che ha portato alla formazione dello
Stato unitario .
“ decentramento amministrativo” : di modo che l’ organizzazione dello Stato viene ad articolarsi in più centri di potere ,
ciascuno dei quali gode di ampi margini di azione assumendosi le corrispondenti responsabilità
( esempio : Asl è un decentramento locale del Ministero della Sanità ) . Esso è quindi un trasferimento di competenze
e poteri decisionali dagli organi centrali ad organi periferici od ad altri soggetti .
Adeguamento della legislazione alle esigenze dell’ autonomia e del decentramento.
Art . 114 “ La Repubblica è costituita dai Comuni ,dalle Province , dalle Città metropolitane , dalle Regioni e dallo Stato”.
1. Enti territoriali od organi periferici : Regioni , Città metropolitane , Province e Comuni .
Sono esempio di Decentramento Autarchico , perché tali enti hanno una propria soggettività .
2. Articolazioni periferiche dello Stato : uffici territoriali del governo . Esempio di Decentramento Burocratico
poiché tali enti fanno parte dell’ organizzazione statale .
3. Aziende autonome : appositi enti o società per la gestione di uno specifico servizio pubblico. Costituiscono
l’esempio di Decentramento Funzionale .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus “ : si parla tra i vari compiti dello Stato della sussidiarietà .
In questo caso si può parlare di sussidiarietà verticale : lo Stato così riconosce le formazioni sociali come
preesistenti.
“ Articolo 6 “
parole chiave: minoranze linguistiche
Per minoranza linguistica si intende una formazione sociale che risiede storicamente sul territorio e fa uso di una lingua diversa da quella dello Stato di appartenenza.
Tutelare le minoranze linguistiche significa che la repubblica, oltre a vietare ogni discriminazione (vedi art 3), cioè un trattamento peggiorativo fondato sulla diversità di lingua, offre anche una tutela positiva, al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minorenze, in ossequio ai principi di pluralismo (vedi art 2) e tolleranza.
E' da sottolineare il fatto che fino alla legge n. 482 del 1999, non esisteva nel nostro ordinamento una legge- quadro nazionale che delineasse principi e criteri direttivi uniformi per la tutela delle minoranze assicurando uno standard di tutela. La nuova legge assicura interventi mirati a tutela del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze storiche a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l'uso, la conservazione.
Significato dell'articolo: da molti secoli popolazioni del ceppo etnico e linguistico diverso da quello italiano sono stabilmente insediate sul nostro territorio ed oggi a pieno titolo appartengono alla repubblica (si pensi ad esempio ai gruppi di lingua franco-provenzale in Val d'Aosta e tedesca in Trentino Alto Adige, ma anche ai greci e agli albanesi delle regioni meridionali o ai ladini delle vallate dolomitiche).
Il regime fascista, esaltando ossessivamente i valori dell'unità e della nazione adottò una politica repressiva verso tali minoranze e ne promosse la forzata assimilazione al gruppo linguistico dominante. Al contrario la costituzione, nel rispetto dei principi e dei valori di libertà ed uguaglianza, detta un'apposita norma che ribadisce il precetto contenuto al 1° comma dell'art 3 nella parte in cui vieta ogni discriminazione in base alla lingua. In tal modo il costituente si dissocia dalla precedente esperienza dittatoriale impegnandosi a favore della tutela delle minoranze.
Riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica: in "Popolorum progressio" si parla ancora , di
accoglienza e di ospitalità verso gli stranieri , come conseguenze del
dovere di solidarietà umana
“ Articolo 7 “
Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani. Ciò significa che ciascuno nel proprio ordine di competenza può emanare atti e dichiarazioni che lo riguarda.
Tuttavia, Stato e Chiesa convennero ad un accordo, il 27 maggio 1927, con il quale alcuni atti dell’uno avrebbero avuto effetto nei confronti dell’altra e viceversa.
Questo discorso è importante in quanto attiene alla modificazione dello status dell’individuo. Lo status è la posizione giuridica del soggetto all’interno dell’ordinamento. IO, agli occhi dell’ordinamento giuridico italiano, sono un soggetto che ha la cittadinanza italiana, celibe, senza reddito, studente, …
Grazie al concordato, alcuni atti sono riconosciuti e valevoli sia per lo Stato sia per la Chiesa, ad esempio il matrimonio ecclesiastico, che è riconosciuto dallo Stato anche come vincolo civile; o l’ora di religione insegnata nelle scuole, che è stata inserita su richiesta della Chiesa.
Nel 1984 sono stati modificati alcuni aspetti del Concordato . Dal punto di vista storico la Chiesa cattolica in
Italia è sempre stata considerata diversamente dalle altre Confessioni religiose per la presenza nel nostro
territorio della Santa Sede . Il Cattolicesimo si mostra poi come preponderante dal punto di vista numerico .
Casi simili vi sono negli Stati protestanti o nell’ Inghilterra anglicana .
Problematico resta ad esempio il caso delle Facoltà Teologiche che talora in tali Stati sono state statalizzate.
“ Articolo 8 “
Anche questo articolo serve a identificare quali atti siano valevoli contemporaneamente per più ordinamenti diversi.
Qui in particolare si sottolinea, a mio avviso, il fatto che anche altre religioni, diverse da quella cattolica, possono emanare atti riconosciuti dallo Stato. Soprattutto il matrimonio, valido civilmente, ma solo qualora la detta religione vene ad accordarsi con lo Stato.
“ Articolo 9 “
Parole Chiave : sviluppo della cultura, ricerca scientifica e tecnica , paesaggio, patrimonio storico e
artistico nazionale
La Costituzione proclama l’ assoluta libertà della cultura , in tutte le forme in cui si esprime e l’ autonomia delle strutture
che si dedicano alla promozione della cultura o alla ricerca scientifica e tecnica . L’ attività di ricerca, quindi , è
indispensabile per rinnovare i contenuti dell’ insegnamento , favorire l’ elevazione professionale dei lavoratori e
assicurare una sempre più adeguata sicurezza sociale e sul lavoro .
In Assemblea Costituente il termine paesaggio fu utilizzato per indicare unicamente le bellezze naturali , il panorama,
la cui tutela si riduceva alla conservazione dello scenario naturale .
Attualmente con il paesaggio viene messo in luce il rapporto tra uomo e natura che si estrinseca nella forma del territorio .
“ patrimonio storico e artistico nazionale” : sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico,
storico , archeologico , archivistico , bibliografico quali testimonianze aventi valore di civiltà .
Il termine Nazione si distingue da quello di Popolo ,perché ad esso corrisponde un concetto più ampio di quello di
Popolo. Infatti Nazione è l’ insieme delle generazioni passate , presenti e future ; mentre il Popolo consiste
nell’ insieme attuale dei cittadini che abitano nello Stato . Insieme da cui vanno esclusi gli stranieri non in regola .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus “ : “ Stato e cultura “ , Capitolo V ,paragrafo 50 .
Esortazione allo sviluppo della cultura ed invito ad una cultura aperta perché solo con il confronto e lo
scambio essa non diventa sterile avviandosi alla decadenza.
“ Articolo 10 “
Le fonti del diritto internazionale sono solo due: trattati e consuetudini. I primi sono fonti scritte, risultato di accordi e ratifiche fra i singoli Stati interessati. Le seconde sono fonti non scritte, nate dalla ripetizione costante di un certo comportamento nel tempo. L’ordinamento italiano si conforma alle norme consuetudinarie, purchè non siano contrarie alla Costituzione. Cioè l’Italia sottostà alle consuetudini internazionali appena esse vengono in essere.
Questo articolo poi dice che la legge italiana disciplina la condizione dello straniero. A mio avviso, buona parte di tale disciplina è regolata dagli articoli 7-13 del codice penale .
Art. 10 del Codice Penale :“Delitto comune dello straniero all' estero Lo straniero che ,fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero ,a
danno dello Stato o di un cittadino , un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [ la pena di morte o ] l ‘ ergastolo,
o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno ,è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel
territorio dello Stato , e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia , ovvero istanza o querela della persona offesa .
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee ,di uno Stato estero o di uno straniero , il colpevole è punito
secondo la legge italiana ,a richiesta del ministro di grazia e di giustizia, sempre che :
1. si trovi nel territorio dello Stato ;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena è [di morte o ] dell’ ergastolo, ovvero della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni ;
3. l’ estradizione di lui non sia stata conceduto, ovvero non sia sta accettata da Governo dello Stato in cui egli
ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene” .
Art 11 del Codice Penale : “Rinnovamento di giudizio
Nel caso indicato nell’ articolo 6 , il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato , anche se sia stato giudicato all’ estero .
Nei casi indicati negli articoli 7,8,9 e 10 , il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’ estero , è giudicato nuovamente nello Stato , qualora il ministro di grazia e giustizia né faccia richiesta. “
“ Articolo 11 “
Parole Chiave : ripudia la guerra come mezzo e strumento di risoluzione , controversie internazionali ,
organizzazioni internazionali
Con l’articolo 11 , l ‘ Italia abbraccia il principio pacifista e rifiuta di servirsi della guerra come strumento di offesa
ad altri popoli e come modo di risolvere le controversie internazionali . Esse sono disaccordi tra due o più stati su
un punto di fatto o di diritto e possono o cessare con un accordo o sfociare in una guerra .
L’ Assemblea Costituente manifesta in questo articolo la volontà di non ripetere i tragici errori del recente passato
( la II Guerra Mondiale , in cui l’ Italia era stata trascinata dal nazionalismo fascista , alleandosi con il regime nazista ).
La nostra Costituzione vieta all’ Italia di ricorrere alla guerra per risolvere disaccordi o controversie tra gli Stati.
Il divieto alla guerra è valido anche nei casi in cui il nostro Stato volesse ledere l’ indipendenza o l’ integrità territoriale
di uno Stato estero o imporre con la forza un certo ordinamento ad un ‘ altra popolazione . Escluse dal divieto ,sono
le guerre difensive , operazioni belliche destinate a fronteggiare aggressioni in atto o seriamente minacciate .
Ciò secondo la norma che qualifica sacro dovere di ogni cittadino difendere la Patria .
Nell’ articolo si parla ancora di : limitazione della sovranità .Lo Stato italiano si dichiara disposto ad accettare limitazioni di sovranità ,ossia a consentire che obblighi assunti a livello internazionale né possano condizionare la condotta , purchè tale ridimensionamento avvenga in condizioni di parità con gli altri Stati e al fine di assicurare pace e giustizia nei rapporti con le Nazioni .
Grazie al suo ripudio della Guerra l’ Italia è stata riconosciuta all’ estero quale “amante della pace “ ed è potuta aderire
a Organizzazioni Internazionali quali l’ Onu e le Comunità Europee.
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Pacem in terris “ . tale Enciclica di Giovanni XXIII si occupa della pace
“ Sollecitudo rei socialis “ : si parla dello sviluppo fenomeno accompagnato dalla pace e di sua possibile
realizzazione solo attraverso la cooperazione internazionale .
“ Centesimus Annus “ : anche in essa lo sviluppo è connesso alla pace
“ Articolo 12 “
L’ articolo 12 si occupa della bandiera italiana . La bandiera per il nostro ordinamento non costituisce più l’ emblema
di un’ ideologia da imporre ( durante il regime fascista vigeva il divieto di esporre bandiere estere ) . Essa costituisce
allora il segno d’ identificazione di uno Stato i cui valori e ideali sono proposti e sottoposti al confronto internazionale .
Secondo il codice penale ( artt. 292 e 293 ) il vilipendio della bandiera è punibile . La sanzione è estesa anche ai
militari (codice penale militare di pace ) .
Il tricolore fu usato inizialmente ed occasionalmente dai giacobini italiani che volevano manifestare la loro vicinanza
ideologica alla Rivoluzione francese . Diviene emblema della libertà repubblicana però , solo il 7 gennaio 1797 quando,
viene acclamato bandiera della Repubblica Cispadana . Napoleone Bonaparte lo adotta a bandiera nazionale del Regno d’ Italia nel 1805 ,sistemandone i colori in bande verticali. Nel 1848 sostituisce lo stendardo azzurro sabaudo
quale insegna del Regno di Sardegna, con l’aggiunta al centro dello scudo dei Savoia . Nel 1861 fu adottato come
bandiera italiana . Tale scelta fu riconfermata nel 1941 eliminando lo stemma sabaudo . La descrizione della bandiera
nazionale è posta tra i “ Principi fondamentali” per evitare che una legge ordinaria la si possa alterare introducendo simboli ideologici determinati .
Scritto da Bianca il aprile 20 2007 22:37:01
elaborare e di stendere la nostra Carta Costituzionale . Ci soffermeremo poi sui principi rintracciabili nei
primi Articoli , i “ Principi Fondamentali “ , per approfondire infine ciascuno di essi .
La Carta Repubblicana si presenta come il risultato del confluire nell’ Assemblea di diverse posizioni
politico-ideologiche . Esse possono essere ricondotte a tre posizioni/ linee principali : quelle socialista
e comunista ( portatrici dei valori dell’ uguaglianza e della solidarietà , intesa come protezione nei
confronti dei lavoratori e dei ceti meno abbienti ) , quella cattolica o personalista ( mirante a garantire
il rispetto della persona umana e della famiglia ) , quella liberale ( ispirata ai principi dell’ iniziativa
privata e garante dei fondamentali diritti di libertà civile ) . Punti di accordo tra i vari partecipanti
all’ Assemblea Costituente furono : le tematiche dell’ antifascismo ( con il riconoscersi del comune valore
della democrazia ) , il ripristino e la garanzia dei diritti civili , l’ effettiva o concreta realizzazione
dell’ equità sociale ed economica tra tutti i cittadini .
I costituenti diedero perciò alla Costituzione un impianto di tipo liberale , inserendovi molte integrazioni
in senso solidaristico . Essi , nel realizzare tale testo , pur salvaguardando e riconoscendo le garanzie di
tipo liberal-borghese previste dallo Statuto Albertino vollero, in antitesi con il recente passato , estenderle
per assicurare i fondamentali diritti civili , politici ed economici anche ai ceti meno abbienti .
Lo Stato emergente dopo l’ Assemblea Costituente è uno Stato Sociale : uno Stato che riconosce ed accetta
l’ iniziativa privata sul piano economico e contemporaneamente si dichiara pronto ad intervenire per
migliorare la condizione di vita e di lavoro della popolazione .
“ I Principi Fondamentali “
La nostra Costituzione si apre con i Principi Fondamentali , un gruppo di 12 Articoli , che costituisce il
coronamento dell’ intera Carta .
Essi infatti enunciano i fondamenti dell’ ordinamento giuridico della Repubblica Italiana , costituiscono i
criteri guida cui i pubblici poteri e gli interpreti devono conformarsi ed anche rilevanti limiti all’ attività
del legislatore ( poiché quanto è contenuto in essi non può essere modificato dalla legge , né essere
oggetto di revisione costituzionale ) .
I principi ricorrenti nei primi Articoli sono :
1. il principio democratico : la nostra Repubblica è democratica , ossia si basa sul consenso dei
cittadini , che lo esercitano partecipando alla vita politica del Paese ;
2. il principio personalista : esprime il valore della persona umana e la relazione intercorrente tra
individuo e Stato . Si parla di tutela ed inviolabilità della persona umana . Ciò si riafferma attraverso
le norme riguardanti i diritti sociali ed un altro principio , quello dell’ uguaglianza ;
3. il principio pluralista : esprime il valore della persona umana inserita in un sistema di
relazioni sociali che danno vita ad organizzazioni autonome dallo Stato . La persona ha diritto alla
socialità ,e le comunità intermedie tra individuo e Stato , di essere tutelate . Oltre che al pluralismo
istituzionale , ci si riferisce a quello ideologico ( Articolo 21 ) ;
4. il principio lavorista : esprime il valore del lavoro come fondamento sociale dello Stato e
prevalente manifestazione della personalità dell’ uomo ;
5. il principio solidarista : richiama i cittadini ai doveri inderogabili di fratellanza e solidarietà
politica , economica e sociale . Mediante tale principio si giustifica anche il principio della
progressività del sistema contributivo ;
6. il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica a cui si accompagna , il principio
autonomista ;
7. il principio pacifista : con esso si tracciano le linee fondamentali della politica estera italiana .
Dopo la catastrofe fascista si ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie
internazionali e , rifiutando la violenza bellica come mezzo di offesa ( basti pensare all’aggressioni
armate delle dittature ,che a fine anni ’30 volevano affermare la volontà di dominio sull’ Europa ) si
riscopre l’originaria vocazione pacifista ed internazionalista .
Lo Stato emergente dal testo costituzionale come già accennato , è uno Stato Sociale o meglio , uno Stato
Stato Sociale di Diritto che , per rendere effettive tra tutti i cittadini le uguali libertà e dignità , si rende
interventista ( pronto ad intervenire in prima persona nella società e nell’ economia ) .
Riconosciute le formazioni sociali, il potere dello Stato non è arroccato negli apparati centrali ma si irradia
anche dal basso e permette ai cittadini di partecipare da protagonisti alla vita del Paese . Si manifesta la
Democrazia Partecipativa .
“ Articolo 1 “
parole chiave: Repubblica democratica, lavoro, sovranità, popolo.
La Repubblica democratica è una forma di governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al consenso del popolo.
Il lavoro costituisce il fondamento sociale della Repubblica ed è il principio distintivo della nostra forma di stato, destinato a condizionare l'interpretazione della costituzione e delle leggi. Il lavoro è quindi inteso come valore fondante.
Con l'espressione repubblica democratica fondata sul lavoro la Costituzione ha inteso riconoscere e far proprio il risultato della consultazione popolare tenutasi il 2 giugno del 1946 (referendum istituzionale), con cui gli italiani avevano cancellato la forma di governo monarchica e scelto quella repubblicana. La repubblica democratica riconosce ad ognuno l'eguale diritto di prendere parte, in condizioni di parità con gli altri, alla vita politica e sociale. In particolare in un regime democratico la maggioranza ha il diritto di governare, ma anche il dovere di non impedire alla minoranza di diventare, a parità di condizioni democratiche, essa stessa maggioranza (ciò consente l'alternanza di forze politiche al potere).
Per sovranità si intende il potere supremo di governo. Appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma può essere esercitato solo nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione.
Il popolo è l'insieme di individui legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza, che convivono in un determinato territorio sotto la potestà di un governo retto da un ordinamento giuridico originario, indipendente ed autonomo da essi voluto.
Nei regimi democratici la sovranità appartiene al popolo. Il Costituente preferì la più forte espressione "appartiene" a quella proposta inizialmente, "emana", per sottolineare che il popolo (non più il monarca o la sua dinastia) è il vero, esclusivo ed effettivo titolare della potestà suprema.
Ci siamo chiesti il significato dell'espressione "nelle forme e nei limiti della costituzione" e siamo giunti alla conclusione che significa che affinchè la democrazia non degeneri in dittatura della maggioranza, il popolo non può esercitare la sovranità di cui è titolare del tutto arbitrariamente, ma solo secondo le procedure e all'interno del quadro istituzionale tratteggiati dalla Costituzione.
La regola sancita nel secondo comma dell'articolo connota il nostro ordinamento come Stato di diritto, in cui il principio della soggezione alla legge, proprio della forma liberale, si arricchisce di un significato ulteriore: sia i cittadini che i pubblici poteri sono soggetti al rispetto della costituzione, ai suoi principi e ai diritti inviolabili da essa sanciti.
Significato dell'articolo: la Costituzione esordisce con i cardini dell'ideologia liberale (Stato di diritto, separazione dei poteri e sovranità della legge), innalzando però il lavoro ad elemento di connotazione di un nuovo tipo di democrazia (principio lavorista). La Repubblica, che si basa unicamente sul consenso popolare (principio democratico), non solo non riconosce valore giuridico al censo o ad altri privilegi, ma si attiva per rimuovere gli eventuali ostacoli al raggiungimento dell'eguale dignità sociale (vedi art 3) affermando il diritto al lavoro per tutti (art 4). Tale dichiarazione non ha carattere classista ma enuncia il fondamento sociale della nostra repubblica.
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Laborem Exercens “ : Affronta il tema del lavoro . Il lavoro è la risposta umana al comandamento
divino successivo alla Creazione : “ Soggiogate la Terra ! “ . In senso oggettivo , perciò , il lavoro è scoperta
ed “uso” delle realtà create . Il lavoro è faticoso , ma attraverso la fatica del lavoro l’ uomo acquista dignità.
Dignità del lavoro corrisponde alla dignità di chi lavora . Nel lavoro l’uomo realizza sé stesso . Il lavoro inteso
In senso anche soggettivo poiché l’uomo che lavora è sempre immagine di Dio, ed ha dunque molto valore .
Si afferma l’ utilità del lavoro nella società e nella famiglia .
“ Centesimus Annus “ : La Chiesa rifiuta i Totalitarismi poiché negano la dignità dell’ uomo , negano Dio
( e l’ uomo è a Sua immagine ) e la Chiesa . Essi hanno bisogno di sottomettere la persona . La Chiesa predilige
democrazia perché fa partecipe il cittadino al governo e la libertà che non imprigiona in schemi .la
“ Articolo 2 “
Parole chiave : diritti inviolabili e doveri inderogabili
I diritti inviolabili dell'uomo sono le libertà e i valori fondamentali della persona umana e come tali sono irrinunciabili e inalienabili; il loro esercizio non può essere limitato dai pubblici poteri se non temporaneamente e, con il rispetto di precise garanzie enunciate dalla Costituzione sono sottratti alla revisione costituzionale in quanto la loro soppressione o lo smantellamento del sistema di garanzie che li tutela determinerebbero un sovvertimento dell'assetto democratico Sono riferiti ai cittadini e anche agli stranieri (la stessa Costituzione usa l'espressione "tutti" con riferimento a molte delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza o di cittadinanza). I diritti inviolabili sono quelli di cui si parla anche negli articoli 4 e 13 oltre al diritto alla riservatezza, all'identità personale e sessuale e ad altri diritti non esplicitamente scritti nella Costituzione; tra essi rientrano ad esempio quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (7 dicembre 2000) quali il rispetto all'integrità fisica, il diritto alla dignità umana, la libertà di pensiero e di religione, che la Costituzione italiana tutela. Ad essi poi la Carta aggiunge diritti di nuova generazione, cioè diritti generati dall'evolversi della società e del mondo moderno: si pensi alla tutela del consumatore (art 38 della Carta) o al divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani (art 3 della Carta) o alla protezione dei dati di carattere personale (art 8 della Carta).
Dire che la repubblica riconosce e garantisce questi diritti significa che riconosce la preesistenza di tali diritti , quali fondamentali dell'uomo, ne prende atto e si impegna a difenderli attribuendo ad essi forza primaria.
Per doveri inderogabili di solidarietà si intendono invece posizioni giuridiche di obbligo a contenuto politico, economico e sociale alle quali nessuno può sottrarsi. Esempi sono: la difesa della patria (art 52), l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche (art 53), la fedeltà alla Repubblica (art 54). L'adempimento di tali doveri trasforma l'individuo in membro effettivo e responsabile di una comunità e costituisce il presupposto indispensabile per il mantenimento dello stato sociale.
Significato dell'articolo: viene trascritto in linguaggio giuridico il principio personalista, in base al quale al vertice dei valori riconosciuti dall'ordinamento giuridico si colloca la persona umana, sia nella sua dimensione individuale che in quella sociale. La Costituzione, cancellando ogni retaggio del passato, non considera più l'individuo separato dalla comunità e contrapposto all'onnipotenza dello Stato (come invece affermava il pensiero politico liberale o l'ideologia fascista), ma lo inserisce in una rete di rapporti sociali, all'interno dei quali crea le premesse affinchè maturino la condizioni per lo sviluppo della sua personalità.
Ciò spiega perchè la Costituzione riconosca alle formazioni sociali un ruolo essenziale nella crescita dell'individuo, proteggendole da indebite interferenze dai pubblici poteri e rendendole destinatarie degli stessi diritti dell'individuo (principio pluralista). Inoltre, per scongiurare il pericolo di prevaricazioni attuate dalle formazioni sociali a danno dei singoli membri, lo Stato garantisce i diritti del singolo non solo verso se stesso ma anche all'interno di formazioni sociali.
L'ultimo comma afferma infine il principio solidarista, che impone ai cittadini non solo di rispettare le altrui libertà e diritti, ma anche e soprattutto di attuare e difendere i valori supremi del sistema, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale. Da tale principio scaturiscono una serie di doveri a vantaggio della comunità ai quali il singolo non può sottrarsi. I diritti sono visti nella Costituzione come inviolabili ,e di conseguenza da essa garantiti e tutelati , poiché
Sono riconosciuti dai costituenti come preesistenti allo Stato .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Pacem in terris “ : vi si possono ritrovare accenni ai diritti presenti nella “ Dichiarazione universale
dei diritti dell ‘ uomo “ ( 10 Dicembre 1948 ) .
“ Popolorum progressio “ : si parla di sviluppo di ogni persona, di uno sviluppo che sia non solo materiale
ma anche spirituale . Fine ultimo dello sviluppo deve essere la promozione della dignità della persona .
“ Sollecitudo rei socialis “ : Si afferma il carattere morale dello sviluppo , e si attribuisce tale carattere anche
all’economia . Lo sviluppo si fonda sulla libertà ,sulla solidarietà e sul rispetto verso le altre creature ( Natura ).
La solidarietà scaturisce dalla consapevolezza dell’ interdipendenza tra uomini e Nazioni . Da essa poi, a sua
volta scaturisce lo sviluppo . Ciò è possibile solo attraverso la cooperazione internazionale .
Effetto dello sviluppo saranno : l’affermazione di una libertà piena per l’uomo,e la pace che accompagna lo
sviluppo .
“ Centesimus Annus” : in essa si parla di sviluppo , estendendolo ben oltre il solo ambito economico : lo
sviluppo riguarda l’ intera persona . I diritti umani sono intesi come diritti ad esercitare le proprie capacità ,
possibilità , od abilità . Pertanto nel parlare di attenzione ai poveri ,non si vuole parlare di assistenzialismo ,
quanto piuttosto,di accompagnamento mirante a far sviluppare le loro forze. Il sistema economico deve
permettere alla persona di sentirsi utile . Gli Stati devono tutelare alcuni diritti ( alla vita , di maturare intelletto
e volontà , al lavoro , libertà religiosa ) . Invito alla responsabilità ed all’ impegno rivolto ai cristiani stessi .
Affermazione della centralità dell’ uomo nella società . La sua comprensione di sé è migliore , se si osserva
quale essere sociale .
“ Articolo 3 “
Parole chiave : pari dignità sociale , ostacoli di ordine economico e sociale , eguaglianza ,
pieno sviluppo della persona umana
Prima parola chiave : pari dignità sociale . L’ articolo afferma che ogni cittadino ha diritto di essere trattato e riconosciuto
come uomo , da uomini suoi pari , in ogni rapporto sociale in cui si viene a trovare . La tutela della pari dignità sociale da
parte della Costituzione , che se né fa garante , va riconosciuta come tutela della Carta del più generico principio di
inviolabilità della dignità umana . Per questo la Costituzione introduce alcuni diritti , quale quello degli anziani ad una vita
dignitosa ed indipendente ( art. II- 85 ) .Spesso tuttavia tale pari dignità è negata concretamente all’ uomo .
Nel primo comma si elencano discriminazioni del recente passato : l’ appartenenza ad un sesso piuttosto che ad un altro,
ad una razza ( rimando alle Leggi razziali contro gli ebrei del 1938, sebbene essi non fossero una razza ) , il parlare una
lingua diversa , il professare un credo religioso , o politico ( rimando sempre agli ultimi anni del Fascismo ) od il ritrovarsi
in difficili e gravi condizioni personali e sociali .
La Costituzione si fa garante di un ‘ uguaglianza formale : ogni cittadino, nessuno escluso è chiamato ad osservare la
legge . Cessano di avere importanza quei privilegi , quelle discriminazioni che causavano una distinzione dei cittadini di
fronte alla legge . I giudici e gli amministratori sono chiamati ad essere imparziali .La legge inoltre,non può più introdurre
norme discriminatorie ( art. 29 attribuisce ai coniugi , all’ interno della famiglia, pari dignità morale e giuridica ; art. 37
garantisce alla donna lavoratrice diritti pari a quelli dell’ uomo ; art 48 sancisce il principio del suffragio universale).
Se la nostra Costituzione vieta qualsiasi forma di disuguaglianza, la Costituzione europea è sulla stessa lunghezza d’onda.
In essa si ritrova il divieto di discriminazione .
Il Secondo comma prende in esame la realtà effettiva : molti uomini e donne si trovano ancora in situazioni di inferiorità
che degradandoli , ed offendendone la dignità , impediscono loro di realizzarsi come persone . Allora diviene compito dello
Stato il rimuovere tali ostacoli . La Costituzione riconosce allo Stato il dovere di intervenire qualora alcuni cittadini ,
trovandosi in una condizione gravosa , subiscano discriminazioni di fatto : in tal caso essi non godono effettivamente dei
diritti inviolabili e di conseguenza rischiano di poter fruire nemmeno della libertà e dell’ uguaglianza . Tali ostacoli quindi,
limitando le possibilità degli uomini , limitano ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana , e l’ effettiva
partecipazione di ogni cittadino all’ organizzazione politica , economica e sociale del nostro Paese . Compito dello Stato,
in breve , è allora : intervenire di fronte alle disuguaglianza di fatto , affinché l’uguaglianza da formale diventi sostanziale
( ossia effettiva ) .
Significato dell’ articolo :
L’articolo 3 a buona ragione può essere considerato il cuore della Costituzione . Al suo interno si possono ritrovare lo
Stato liberale di diritto , orientato a negare rilevanza giuridica alle diversità di condizioni materiali e lo Stato sociale ed
interventista che , sulla constatazione dell’ esistenza di disuguaglianze di fatto introduce una disparità di trattamento
giuridico per garantire pari opportunità anche ai soggetti più deboli .
Tale articolo ci interroga tutti ancora : quanto è reale attorno a noi l’ uguaglianza sostanziale? Quante ancora le
discriminazioni? Fino a che punto uno Stato è chiamato ad intervenire… quali le modalità?
Che voce hanno le minoranze,nonostante la Costituzione le tuteli ?
Riferimenti alla Dottrina Sociale :
“ Pacem in terris “ : la dignità umana è concepita come riferimento per la giustizia .
“ Popolorum progressio “ : L’autentico sviluppo promuove la dignità della persona . Esso è pertanto uno
Sviluppo tanto materiale quanto spirituale . Si parla di destinazione universale dei beni .
“ Sollecitudo rei socialis “ : Si definiscono come centrali per lo sviluppo : l’ autoaffermazione di ogni
cittadino , l’ alfabetizzazione e l’ istruzione , l’ autosufficienza alimentare . Lo sviluppo conduce l’ uomo
alla libertà piena.
“ Centesimus Annus “ : Si attribuiscono allo Stato alcuni compiti . Non solo la tutela dei diritti , ma anche
l’assicurare a chi lavora il frutto del suo lavoro , il sorvegliare l’economia e la sussidiarietà ( svolgere
funzioni di supplenza ) .
“ Articolo 4 “
Parole chiave : diritto al lavoro , promuove le condizioni, dovere di svolgere un’ attività o una funzione
Con l’ espressione “Diritto al lavoro” si deve intendere non la pretesa di ottenere un determinato tipo di lavoro ,
ma quella di una generica possibilità di avere accesso ai posti disponibili . Come fa la Repubblica a rendere
effettivo questo diritto? Attraverso l’ adozione di concrete ed idonee misure per l’ occupazione e la creazione
di posti di lavoro .
Perché risulta importante il diritto al lavoro ? Il lavoro rappresenta il mezzo attraverso il quale i cittadini
acquisiscono quanto è necessario per il loro sostentamento . Per questo motivo i pubblici poteri sono chiamati
ad intervenire nell’ economia per favorire le condizioni di pieno impiego nell’ interesse generale.
Il diritto al lavoro e all’ esercizio di una professione liberamente scelta è tutelato dalla Costituzione Europea ,
garantendo quindi la libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio dell’ Unione :
“ promuove le condizioni “ : è l’ impegno concreto assunto dallo Stato interventista , che si fa carico di una serie
di obiettivi che, devono improntare la sua politica ( massima occupazione , politiche di sviluppo , etc.. ) .
Lo Stato deve favorire la stabilità dell’ occupazione attraverso una rigorosa disciplina dell’ accesso , dello
svolgimento e della cessazione del rapporto di lavoro .
“ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” : il lavoro non è solo un
diritto ,bensì anche un dovere di solidarietà che il cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso
dell’ intera collettività .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus” : scritta da Giovanni Paolo II . Capitolo I ( pagina 7, paragrafo 4 ) e Capitolo IV
( pagina 48 )
“ Laborem exercens” : scritta da Giovanni Paolo II
“ Articolo 5 “
Parole Chiave : Repubblica una ed indivisibile , decentramento amministrativo ,adeguamento alla legislazione
Con l’ espressione “ una ed indivisibile” si ribadisce la scelta di costituire uno Stato unitario , compiuta con le Guerre di
Indipendenza che hanno disegnato i confini che circoscrivono il territorio inviolabile dello Stato .
Potremmo dire che si tratta di una formalizzazione giuridica del processo storico che ha portato alla formazione dello
Stato unitario .
“ decentramento amministrativo” : di modo che l’ organizzazione dello Stato viene ad articolarsi in più centri di potere ,
ciascuno dei quali gode di ampi margini di azione assumendosi le corrispondenti responsabilità
( esempio : Asl è un decentramento locale del Ministero della Sanità ) . Esso è quindi un trasferimento di competenze
e poteri decisionali dagli organi centrali ad organi periferici od ad altri soggetti .
Adeguamento della legislazione alle esigenze dell’ autonomia e del decentramento.
Art . 114 “ La Repubblica è costituita dai Comuni ,dalle Province , dalle Città metropolitane , dalle Regioni e dallo Stato”.
1. Enti territoriali od organi periferici : Regioni , Città metropolitane , Province e Comuni .
Sono esempio di Decentramento Autarchico , perché tali enti hanno una propria soggettività .
2. Articolazioni periferiche dello Stato : uffici territoriali del governo . Esempio di Decentramento Burocratico
poiché tali enti fanno parte dell’ organizzazione statale .
3. Aziende autonome : appositi enti o società per la gestione di uno specifico servizio pubblico. Costituiscono
l’esempio di Decentramento Funzionale .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus “ : si parla tra i vari compiti dello Stato della sussidiarietà .
In questo caso si può parlare di sussidiarietà verticale : lo Stato così riconosce le formazioni sociali come
preesistenti.
“ Articolo 6 “
parole chiave: minoranze linguistiche
Per minoranza linguistica si intende una formazione sociale che risiede storicamente sul territorio e fa uso di una lingua diversa da quella dello Stato di appartenenza.
Tutelare le minoranze linguistiche significa che la repubblica, oltre a vietare ogni discriminazione (vedi art 3), cioè un trattamento peggiorativo fondato sulla diversità di lingua, offre anche una tutela positiva, al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minorenze, in ossequio ai principi di pluralismo (vedi art 2) e tolleranza.
E' da sottolineare il fatto che fino alla legge n. 482 del 1999, non esisteva nel nostro ordinamento una legge- quadro nazionale che delineasse principi e criteri direttivi uniformi per la tutela delle minoranze assicurando uno standard di tutela. La nuova legge assicura interventi mirati a tutela del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze storiche a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l'uso, la conservazione.
Significato dell'articolo: da molti secoli popolazioni del ceppo etnico e linguistico diverso da quello italiano sono stabilmente insediate sul nostro territorio ed oggi a pieno titolo appartengono alla repubblica (si pensi ad esempio ai gruppi di lingua franco-provenzale in Val d'Aosta e tedesca in Trentino Alto Adige, ma anche ai greci e agli albanesi delle regioni meridionali o ai ladini delle vallate dolomitiche).
Il regime fascista, esaltando ossessivamente i valori dell'unità e della nazione adottò una politica repressiva verso tali minoranze e ne promosse la forzata assimilazione al gruppo linguistico dominante. Al contrario la costituzione, nel rispetto dei principi e dei valori di libertà ed uguaglianza, detta un'apposita norma che ribadisce il precetto contenuto al 1° comma dell'art 3 nella parte in cui vieta ogni discriminazione in base alla lingua. In tal modo il costituente si dissocia dalla precedente esperienza dittatoriale impegnandosi a favore della tutela delle minoranze.
Riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica: in "Popolorum progressio" si parla ancora , di
accoglienza e di ospitalità verso gli stranieri , come conseguenze del
dovere di solidarietà umana
“ Articolo 7 “
Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani. Ciò significa che ciascuno nel proprio ordine di competenza può emanare atti e dichiarazioni che lo riguarda.
Tuttavia, Stato e Chiesa convennero ad un accordo, il 27 maggio 1927, con il quale alcuni atti dell’uno avrebbero avuto effetto nei confronti dell’altra e viceversa.
Questo discorso è importante in quanto attiene alla modificazione dello status dell’individuo. Lo status è la posizione giuridica del soggetto all’interno dell’ordinamento. IO, agli occhi dell’ordinamento giuridico italiano, sono un soggetto che ha la cittadinanza italiana, celibe, senza reddito, studente, …
Grazie al concordato, alcuni atti sono riconosciuti e valevoli sia per lo Stato sia per la Chiesa, ad esempio il matrimonio ecclesiastico, che è riconosciuto dallo Stato anche come vincolo civile; o l’ora di religione insegnata nelle scuole, che è stata inserita su richiesta della Chiesa.
Nel 1984 sono stati modificati alcuni aspetti del Concordato . Dal punto di vista storico la Chiesa cattolica in
Italia è sempre stata considerata diversamente dalle altre Confessioni religiose per la presenza nel nostro
territorio della Santa Sede . Il Cattolicesimo si mostra poi come preponderante dal punto di vista numerico .
Casi simili vi sono negli Stati protestanti o nell’ Inghilterra anglicana .
Problematico resta ad esempio il caso delle Facoltà Teologiche che talora in tali Stati sono state statalizzate.
“ Articolo 8 “
Anche questo articolo serve a identificare quali atti siano valevoli contemporaneamente per più ordinamenti diversi.
Qui in particolare si sottolinea, a mio avviso, il fatto che anche altre religioni, diverse da quella cattolica, possono emanare atti riconosciuti dallo Stato. Soprattutto il matrimonio, valido civilmente, ma solo qualora la detta religione vene ad accordarsi con lo Stato.
“ Articolo 9 “
Parole Chiave : sviluppo della cultura, ricerca scientifica e tecnica , paesaggio, patrimonio storico e
artistico nazionale
La Costituzione proclama l’ assoluta libertà della cultura , in tutte le forme in cui si esprime e l’ autonomia delle strutture
che si dedicano alla promozione della cultura o alla ricerca scientifica e tecnica . L’ attività di ricerca, quindi , è
indispensabile per rinnovare i contenuti dell’ insegnamento , favorire l’ elevazione professionale dei lavoratori e
assicurare una sempre più adeguata sicurezza sociale e sul lavoro .
In Assemblea Costituente il termine paesaggio fu utilizzato per indicare unicamente le bellezze naturali , il panorama,
la cui tutela si riduceva alla conservazione dello scenario naturale .
Attualmente con il paesaggio viene messo in luce il rapporto tra uomo e natura che si estrinseca nella forma del territorio .
“ patrimonio storico e artistico nazionale” : sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico,
storico , archeologico , archivistico , bibliografico quali testimonianze aventi valore di civiltà .
Il termine Nazione si distingue da quello di Popolo ,perché ad esso corrisponde un concetto più ampio di quello di
Popolo. Infatti Nazione è l’ insieme delle generazioni passate , presenti e future ; mentre il Popolo consiste
nell’ insieme attuale dei cittadini che abitano nello Stato . Insieme da cui vanno esclusi gli stranieri non in regola .
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Centesimus Annus “ : “ Stato e cultura “ , Capitolo V ,paragrafo 50 .
Esortazione allo sviluppo della cultura ed invito ad una cultura aperta perché solo con il confronto e lo
scambio essa non diventa sterile avviandosi alla decadenza.
“ Articolo 10 “
Le fonti del diritto internazionale sono solo due: trattati e consuetudini. I primi sono fonti scritte, risultato di accordi e ratifiche fra i singoli Stati interessati. Le seconde sono fonti non scritte, nate dalla ripetizione costante di un certo comportamento nel tempo. L’ordinamento italiano si conforma alle norme consuetudinarie, purchè non siano contrarie alla Costituzione. Cioè l’Italia sottostà alle consuetudini internazionali appena esse vengono in essere.
Questo articolo poi dice che la legge italiana disciplina la condizione dello straniero. A mio avviso, buona parte di tale disciplina è regolata dagli articoli 7-13 del codice penale .
Art. 10 del Codice Penale :“Delitto comune dello straniero all' estero Lo straniero che ,fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero ,a
danno dello Stato o di un cittadino , un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [ la pena di morte o ] l ‘ ergastolo,
o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno ,è punito secondo la legge medesima , sempre che si trovi nel
territorio dello Stato , e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia , ovvero istanza o querela della persona offesa .
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee ,di uno Stato estero o di uno straniero , il colpevole è punito
secondo la legge italiana ,a richiesta del ministro di grazia e di giustizia, sempre che :
1. si trovi nel territorio dello Stato ;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena è [di morte o ] dell’ ergastolo, ovvero della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni ;
3. l’ estradizione di lui non sia stata conceduto, ovvero non sia sta accettata da Governo dello Stato in cui egli
ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene” .
Art 11 del Codice Penale : “Rinnovamento di giudizio
Nel caso indicato nell’ articolo 6 , il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato , anche se sia stato giudicato all’ estero .
Nei casi indicati negli articoli 7,8,9 e 10 , il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’ estero , è giudicato nuovamente nello Stato , qualora il ministro di grazia e giustizia né faccia richiesta. “
“ Articolo 11 “
Parole Chiave : ripudia la guerra come mezzo e strumento di risoluzione , controversie internazionali ,
organizzazioni internazionali
Con l’articolo 11 , l ‘ Italia abbraccia il principio pacifista e rifiuta di servirsi della guerra come strumento di offesa
ad altri popoli e come modo di risolvere le controversie internazionali . Esse sono disaccordi tra due o più stati su
un punto di fatto o di diritto e possono o cessare con un accordo o sfociare in una guerra .
L’ Assemblea Costituente manifesta in questo articolo la volontà di non ripetere i tragici errori del recente passato
( la II Guerra Mondiale , in cui l’ Italia era stata trascinata dal nazionalismo fascista , alleandosi con il regime nazista ).
La nostra Costituzione vieta all’ Italia di ricorrere alla guerra per risolvere disaccordi o controversie tra gli Stati.
Il divieto alla guerra è valido anche nei casi in cui il nostro Stato volesse ledere l’ indipendenza o l’ integrità territoriale
di uno Stato estero o imporre con la forza un certo ordinamento ad un ‘ altra popolazione . Escluse dal divieto ,sono
le guerre difensive , operazioni belliche destinate a fronteggiare aggressioni in atto o seriamente minacciate .
Ciò secondo la norma che qualifica sacro dovere di ogni cittadino difendere la Patria .
Nell’ articolo si parla ancora di : limitazione della sovranità .Lo Stato italiano si dichiara disposto ad accettare limitazioni di sovranità ,ossia a consentire che obblighi assunti a livello internazionale né possano condizionare la condotta , purchè tale ridimensionamento avvenga in condizioni di parità con gli altri Stati e al fine di assicurare pace e giustizia nei rapporti con le Nazioni .
Grazie al suo ripudio della Guerra l’ Italia è stata riconosciuta all’ estero quale “amante della pace “ ed è potuta aderire
a Organizzazioni Internazionali quali l’ Onu e le Comunità Europee.
Riferimenti alla Dottrina Sociale della Chiesa :
“ Pacem in terris “ . tale Enciclica di Giovanni XXIII si occupa della pace
“ Sollecitudo rei socialis “ : si parla dello sviluppo fenomeno accompagnato dalla pace e di sua possibile
realizzazione solo attraverso la cooperazione internazionale .
“ Centesimus Annus “ : anche in essa lo sviluppo è connesso alla pace
“ Articolo 12 “
L’ articolo 12 si occupa della bandiera italiana . La bandiera per il nostro ordinamento non costituisce più l’ emblema
di un’ ideologia da imporre ( durante il regime fascista vigeva il divieto di esporre bandiere estere ) . Essa costituisce
allora il segno d’ identificazione di uno Stato i cui valori e ideali sono proposti e sottoposti al confronto internazionale .
Secondo il codice penale ( artt. 292 e 293 ) il vilipendio della bandiera è punibile . La sanzione è estesa anche ai
militari (codice penale militare di pace ) .
Il tricolore fu usato inizialmente ed occasionalmente dai giacobini italiani che volevano manifestare la loro vicinanza
ideologica alla Rivoluzione francese . Diviene emblema della libertà repubblicana però , solo il 7 gennaio 1797 quando,
viene acclamato bandiera della Repubblica Cispadana . Napoleone Bonaparte lo adotta a bandiera nazionale del Regno d’ Italia nel 1805 ,sistemandone i colori in bande verticali. Nel 1848 sostituisce lo stendardo azzurro sabaudo
quale insegna del Regno di Sardegna, con l’aggiunta al centro dello scudo dei Savoia . Nel 1861 fu adottato come
bandiera italiana . Tale scelta fu riconfermata nel 1941 eliminando lo stemma sabaudo . La descrizione della bandiera
nazionale è posta tra i “ Principi fondamentali” per evitare che una legge ordinaria la si possa alterare introducendo simboli ideologici determinati .
Scritto da Bianca il aprile 20 2007 22:37:01