Parole chiave:
Professare liberamente: professare il proprio culto senza condizionamenti
Individuale o associata: libertà di aderire singolarmente ad un credo religioso o in forma associativa
Propaganda: libertà di proselitismo, espressione libera del proprio pensiero. Limite: vilipendio di altre religioni
Buon costume: pubblica decenza contro le oscenità, abitudine di vita conforme alle norme di decenza.
L’articolo promuove la libertà religiosa, vieta ogni forma di discriminazione, impedendo quindi il ripetersi di quanto successo con le leggi antisemite.
Riconosce il carattere laico dello Stato (non c’è una religione di Stato), a differenza dello Stato confessionale, come fu il Regno d’Italia.
Art 20
Parole chiave:
Gravami fiscali: prestazioni patrimoniali per la costituzione di un ente.
Capacità giuridica: idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti, doveri ed obblighi
L’articolo afferma che associazioni o istituzioni religiose non possono essere discriminate mediante limitazioni speciali e che lo strumento fiscale non deve essere usato per rendere difficoltosa la costituzione di questi enti.
Art 21
Parole chiave:
Manifestare: libertà di opinione e diritto al silenzio; libertà di informare e di essere informati.
Parola, scritto, altri mezzi: indica le modalità con cui si può manifestare il proprio pensiero. Con ‘altri mezzi’ si indicano cinema, internet, radio...
Autorizzazione e censure: strumenti per controllare la stampa. La prima è un provvedimento preventivo, la seconda è successiva alla stampa ed impedisce ne la diffusione
Sequestro: repressione di illeciti connessi a stampa. E’ una misura cautelare e può essere fatta solo per gravi motivi.
Delitti: reati puniti con ergastolo, reclusione, multe.
L’articolo è inerente alla libertà di pensiero ed alla libertà di manifestarlo apertamente. E’ segnalato il limite a questa libertà: pubblicazioni e spettacoli che vanno contro al buon costume; delitti o violazioni gravi. In questi casi l’autorità può intervenire e reprimere le violazioni.
ART 27 LA RESPONSABILITà PENALE è PERSONALE.
L'articolo sancisce la PERSONALITà DELLA PENA ossia l'impossibilità di trasmetterla a terzi come invece può accadere per le pene civili. Le pene, che consistono nella limitazione di un bene individuale, devono inoltre essere legali, inderogabili (ci si deve accertare che vengano scontate) e proporzionali.
L'IMPUTATO NON è CONSIDERATO COLPEVOLE FINO A CONDANNA DEFINITIVA.
L'imputato dev'essere una persona fisica (è stata però introdotta la responsabilità amministrativa per l'incremento di forme di criminalità economica e violazione del senso di giustizia a danno dei consumatori da parte di enti e società), conosciuta, vivente e capace d'intendere e di volere, in grado cioè di rendersi conto di aver commesso un crimine, ma anche di difendersi dall'accusa.
LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITà E DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO. Non si tratta solo di un divieto di tortura e pene corporali,ma va inteso in senso più ampio comprensivo del rispetto della persona umana (rimando all'art 3). La finalità della pena tende alla rieducazione, il condannato deve poter reinserirsi nella società in modo dignitoso.
Per "misurare" il grado di civiltà di una nazione è utile andare a vedere come essaq tratta i detenuti.
ART 28 I funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente RESPONSABILI secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.
In tali casi la responsabilità cicile si estende allo stato e agli enti pubblici.
L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici funzionari e dipendenti costituisce un'importante garanzia dei diiritti del cittadino.
Scritto da Bianca il aprile 20 2007 22:43:39
Professare liberamente: professare il proprio culto senza condizionamenti
Individuale o associata: libertà di aderire singolarmente ad un credo religioso o in forma associativa
Propaganda: libertà di proselitismo, espressione libera del proprio pensiero. Limite: vilipendio di altre religioni
Buon costume: pubblica decenza contro le oscenità, abitudine di vita conforme alle norme di decenza.
L’articolo promuove la libertà religiosa, vieta ogni forma di discriminazione, impedendo quindi il ripetersi di quanto successo con le leggi antisemite.
Riconosce il carattere laico dello Stato (non c’è una religione di Stato), a differenza dello Stato confessionale, come fu il Regno d’Italia.
Art 20
Parole chiave:
Gravami fiscali: prestazioni patrimoniali per la costituzione di un ente.
Capacità giuridica: idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti, doveri ed obblighi
L’articolo afferma che associazioni o istituzioni religiose non possono essere discriminate mediante limitazioni speciali e che lo strumento fiscale non deve essere usato per rendere difficoltosa la costituzione di questi enti.
Art 21
Parole chiave:
Manifestare: libertà di opinione e diritto al silenzio; libertà di informare e di essere informati.
Parola, scritto, altri mezzi: indica le modalità con cui si può manifestare il proprio pensiero. Con ‘altri mezzi’ si indicano cinema, internet, radio...
Autorizzazione e censure: strumenti per controllare la stampa. La prima è un provvedimento preventivo, la seconda è successiva alla stampa ed impedisce ne la diffusione
Sequestro: repressione di illeciti connessi a stampa. E’ una misura cautelare e può essere fatta solo per gravi motivi.
Delitti: reati puniti con ergastolo, reclusione, multe.
L’articolo è inerente alla libertà di pensiero ed alla libertà di manifestarlo apertamente. E’ segnalato il limite a questa libertà: pubblicazioni e spettacoli che vanno contro al buon costume; delitti o violazioni gravi. In questi casi l’autorità può intervenire e reprimere le violazioni.
ART 27 LA RESPONSABILITà PENALE è PERSONALE.
L'articolo sancisce la PERSONALITà DELLA PENA ossia l'impossibilità di trasmetterla a terzi come invece può accadere per le pene civili. Le pene, che consistono nella limitazione di un bene individuale, devono inoltre essere legali, inderogabili (ci si deve accertare che vengano scontate) e proporzionali.
L'IMPUTATO NON è CONSIDERATO COLPEVOLE FINO A CONDANNA DEFINITIVA.
L'imputato dev'essere una persona fisica (è stata però introdotta la responsabilità amministrativa per l'incremento di forme di criminalità economica e violazione del senso di giustizia a danno dei consumatori da parte di enti e società), conosciuta, vivente e capace d'intendere e di volere, in grado cioè di rendersi conto di aver commesso un crimine, ma anche di difendersi dall'accusa.
LE PENE NON POSSONO CONSISTERE IN TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITà E DEVONO TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO. Non si tratta solo di un divieto di tortura e pene corporali,ma va inteso in senso più ampio comprensivo del rispetto della persona umana (rimando all'art 3). La finalità della pena tende alla rieducazione, il condannato deve poter reinserirsi nella società in modo dignitoso.
Per "misurare" il grado di civiltà di una nazione è utile andare a vedere come essaq tratta i detenuti.
ART 28 I funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente RESPONSABILI secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.
In tali casi la responsabilità cicile si estende allo stato e agli enti pubblici.
L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici funzionari e dipendenti costituisce un'importante garanzia dei diiritti del cittadino.
Scritto da Bianca il aprile 20 2007 22:43:39