L’incontro è stato tenuto da Marta Paccagnella.
La parte II della costituzione riguarda l’organizzazione dello Stato. Essa si basa sulla separazione dei poteri, necessaria per garantire la democrazia. Comunque nessun Paese ha mai attuato una divisione drastica dei poteri per esigenze di coesione dello Stato.
Il potere legislativo è la facoltà di emanare leggi ed è detenuto dal Parlamento, in quanto legittimato dal popolo.
Il potere esecutivo riguarda invece l’attuazione delle leggi ed è delegato al Governo.
Il potere giudiziario è affidato alla Magistratura.
Si possono quindi analizzare singolarmente i tre organismi ai quali sono affidati e poteri.
§ Parlamento
E’ eletto dal popolo ed ha anche il compito di eleggere per un terzo i membri della Corte Costituzionale, che ha il compito di verificare se le leggi sono conformi alla Costituzione, e del CSM, che è l’organo superiore della Magistratura.
Il Parlamento è composto da due Camere, quella del Senato e quella dei Deputati. Emana leggi ordinarie ed autorizza o meno i decreti emanati dal Governo; questo per garantire un maggior controllo e maggiori garanzie, dato che del Parlamento fanno parte anche minoranze e l’opposizione.
L’articolo 71 dice che l’iniziativa di legge spetta al Governo, a ciascun membro delle camere ed al popolo (con un numero minimo di sottoscrizioni). Il testo di legge viene presentato e discusso prima in generale, poi viene votato articolo per articolo. Se valutato positivamente da una Camera, viene sottoposto al giudizio da parte dell’altra, che può chiederne modifiche; in tal caso la prima Camera provvede ad effettuarle ed il procedimento viene reiterato. Prima di entrare in vigore deve essere promulgata anche dal Presidente della Repubblica e diventa effettiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
§ Governo
E’ legato al Parlamento, che ne controlla l’operato, da un rapporto di fiducia. Il Governo illustra il proprio programma al Parlamento, che vota la fiducia. Questa può essere chiesta anche per verificare la maggioranza di fronte a proposte importanti. Se non viene data vi è l’obbligo di dimissione del ministro o del Governo.
Al Governo possono essere fatte interrogazioni ed interpellanze per conoscerne la condotta da parte del Sindacato Ispettivo.
Le attività di competenza del Governo sono disciplinate da leggi del Parlamento.
Esistono atti aventi forma di legge:
- Decreto legislativo: il Parlamento dà una delega per disciplinare una certa materia ed in cui specifica i limiti a cui il Governo deve attenersi
- Decreto legge: può essere fatto senza delega in situazioni impreviste. Il Parlamento controlla a posteriori nei 60 giorni successivi; se non convertito in legge perde di efficacia.
Alcune materie, come l’amnistia e l’indulto, sono escluse da questi atti.
§ Magistratura
Ha mantenuto un’autonomia completa dagli altri due organismi; è soggetta unicamente alla legge.
Effettua un controllo sulle leggi: se viene riscontrata l’incostituzionalità di una norma, il giudice solleva il problema alla Corte Costituzionale chiedendo se ritiene la legge conforme o meno. La Corte è quindi un limite legislativo; può privare di efficacia leggi e atti.
La magistratura viene nominata per concorso, in modo tale da essere svincolati dalla forza politica e da garantire l’imparzialità.
La Costituzione può essere soggetta a modifiche, ma con un procedimento lento e diverso dall’iter che porta alla modificazione delle leggi.
Non è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno), ma è necessaria la maggioranza di due terzi; se non viene raggiunta, non è possibile far passare la modifica.
Può anche essere richiesto un referendum per porre un veto; a differenza degli altri referendum, che sono abrogativi, questo è approvativo e non necessita del quorum minimo.
Un’ultima panoramica sulla legislazione. Dal 2001 è stata approvata una riforma per le competenze legislative. Lo Stato ha competenze esclusove su materie quali politica estera, immigrazione, difesa, organi dello Stato...
Altre sono di competenza di entrambe, nel senso che le Regioni possono legiferare, ma rimanendo nei vincoli imposti dallo Stato. Le Regioni autonome godono invece di maggiori autonomie.
Scritto da Bianca il maggio 22 2007 21:41:54
La parte II della costituzione riguarda l’organizzazione dello Stato. Essa si basa sulla separazione dei poteri, necessaria per garantire la democrazia. Comunque nessun Paese ha mai attuato una divisione drastica dei poteri per esigenze di coesione dello Stato.
Il potere legislativo è la facoltà di emanare leggi ed è detenuto dal Parlamento, in quanto legittimato dal popolo.
Il potere esecutivo riguarda invece l’attuazione delle leggi ed è delegato al Governo.
Il potere giudiziario è affidato alla Magistratura.
Si possono quindi analizzare singolarmente i tre organismi ai quali sono affidati e poteri.
§ Parlamento
E’ eletto dal popolo ed ha anche il compito di eleggere per un terzo i membri della Corte Costituzionale, che ha il compito di verificare se le leggi sono conformi alla Costituzione, e del CSM, che è l’organo superiore della Magistratura.
Il Parlamento è composto da due Camere, quella del Senato e quella dei Deputati. Emana leggi ordinarie ed autorizza o meno i decreti emanati dal Governo; questo per garantire un maggior controllo e maggiori garanzie, dato che del Parlamento fanno parte anche minoranze e l’opposizione.
L’articolo 71 dice che l’iniziativa di legge spetta al Governo, a ciascun membro delle camere ed al popolo (con un numero minimo di sottoscrizioni). Il testo di legge viene presentato e discusso prima in generale, poi viene votato articolo per articolo. Se valutato positivamente da una Camera, viene sottoposto al giudizio da parte dell’altra, che può chiederne modifiche; in tal caso la prima Camera provvede ad effettuarle ed il procedimento viene reiterato. Prima di entrare in vigore deve essere promulgata anche dal Presidente della Repubblica e diventa effettiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
§ Governo
E’ legato al Parlamento, che ne controlla l’operato, da un rapporto di fiducia. Il Governo illustra il proprio programma al Parlamento, che vota la fiducia. Questa può essere chiesta anche per verificare la maggioranza di fronte a proposte importanti. Se non viene data vi è l’obbligo di dimissione del ministro o del Governo.
Al Governo possono essere fatte interrogazioni ed interpellanze per conoscerne la condotta da parte del Sindacato Ispettivo.
Le attività di competenza del Governo sono disciplinate da leggi del Parlamento.
Esistono atti aventi forma di legge:
- Decreto legislativo: il Parlamento dà una delega per disciplinare una certa materia ed in cui specifica i limiti a cui il Governo deve attenersi
- Decreto legge: può essere fatto senza delega in situazioni impreviste. Il Parlamento controlla a posteriori nei 60 giorni successivi; se non convertito in legge perde di efficacia.
Alcune materie, come l’amnistia e l’indulto, sono escluse da questi atti.
§ Magistratura
Ha mantenuto un’autonomia completa dagli altri due organismi; è soggetta unicamente alla legge.
Effettua un controllo sulle leggi: se viene riscontrata l’incostituzionalità di una norma, il giudice solleva il problema alla Corte Costituzionale chiedendo se ritiene la legge conforme o meno. La Corte è quindi un limite legislativo; può privare di efficacia leggi e atti.
La magistratura viene nominata per concorso, in modo tale da essere svincolati dalla forza politica e da garantire l’imparzialità.
La Costituzione può essere soggetta a modifiche, ma con un procedimento lento e diverso dall’iter che porta alla modificazione delle leggi.
Non è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno), ma è necessaria la maggioranza di due terzi; se non viene raggiunta, non è possibile far passare la modifica.
Può anche essere richiesto un referendum per porre un veto; a differenza degli altri referendum, che sono abrogativi, questo è approvativo e non necessita del quorum minimo.
Un’ultima panoramica sulla legislazione. Dal 2001 è stata approvata una riforma per le competenze legislative. Lo Stato ha competenze esclusove su materie quali politica estera, immigrazione, difesa, organi dello Stato...
Altre sono di competenza di entrambe, nel senso che le Regioni possono legiferare, ma rimanendo nei vincoli imposti dallo Stato. Le Regioni autonome godono invece di maggiori autonomie.
Scritto da Bianca il maggio 22 2007 21:41:54